Con l’ordinanza numero 59 firmata dal vicesindaco Sonia Martino, l’amministrazione vara dunque un “prontuario” per puntare sulla prevenzione, dichiarando - dal 15 giugno al 15 settembre - lo stato di grave pericolosità con l’obbligo di manutenzione delle aree incolte e abbandonate. Una serie di disposizioni, divieti, istruzioni e prescrizioni riguardanti il comportamento da assumere durante il periodo indicato: un’ordinanza di Palazzo di Città che riprende le direttive e le norme riportate nel decreto del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo scorso. Giro di vite, quindi, contro il pericolo incendi. E per chi non rispetta le regole in arrivo multe salate: sono previste sanzioni fino a 10mila euro. L’attenzione è rivolta soprattutto alle zone boscate, cespugliate e arborate, in stato di abbandono per incuria da parte dei proprietari e a tutte quelle aree private contenenti materiale infiammabile. In tutte le aree a rischio sarà severamente vietato, nel trimestre estivo, accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, accendere motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace. Inoltre, divieto assoluto di gettare fiammiferi o cicche, parcheggiare l’auto sull’erba secca e abbandonare rifiuti in maniera discriminata.
E non si potrà esercitare attività pirotecnica e transitare con mezzi motorizzati fuori da sedi stradali di ogni genere, fatta eccezione per i mezzi di servizio per attività agro-silvo-pastorali. Per i proprietari e i conduttori di terreni, aree verdi, cantieri, giardini e fondi che versano in precario stato di manutenzione, vige l’obbligo di procedere a proprie spese per garantire la pulizia e la rimozione di stoppie, rovi, residui di coltivazione, erba secca e qualsiasi materiale infiammabile. Tra le prescrizioni, anche quella di mantenere le siepi confinanti con la sede stradale in modo da non restringere, danneggiare la carreggiata o occultare la segnaletica. E inoltre chi svolge operazioni e attività di mietitrebbiatura è tenuto alla realizzazione di una fascia di protezione larga almeno 15 metri sgombra da ogni residuo di vegetazione. Lo stesso procedimento dovranno seguire tutti i proprietari di zone incolte.
È fatto dunque divieto assoluto di accensione o bruciatura delle stoppie e di qualsiasi altro materiale vegetale per tutta la durata di validità indicata nel provvedimento, e quindi fino al 15 settembre prossimo. E con l’obbligo, ovviamente, di allertare Vigili del Fuoco (115) o Corpo Forestale dello Stato (1515), Polizia Municipale (0832327014) e altre Forze dell’Ordine in caso di avvistamenti di incendi, e di segnalare tempestivamente eventuali violazioni delle disposizioni normative. Il tutto per scongiurare quindi il propagarsi di pericolosi roghi dovuti a condotte “colpose”, al fine della prevenzione e dell’incolumità dei cittadini. Pugno di ferro per i trasgressori: sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 10.329 euro, salvo maggiorazioni contemplate dall’articolo 10 della legge 353 del 2000.