L’amministrazione corre ai ripari e vara un “prontuario” per puntare sulla prevenzione, dichiarando lo stato di grave pericolosità (dal 15 giugno al 15 settembre) per le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio monteronese con l’obbligo di manutenzione delle zone incolte ed abbandonate. Una serie di disposizioni, divieti, istruzioni e prescrizioni riguardanti il comportamento da assumere durante il periodo indicato: un’ordinanza di Palazzo di Città che riprende le direttive e le norme riportate nel decreto del Presidente della Regione Puglia del 2 maggio scorso. Previste sanzioni fino a 10.000 euro per i trasgressori.
Nel trimestre estivo, per tutte le aree a rischio, sarà dunque severamente vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori fornelli o inceneritori che provocano faville o brace. Ed ancora, tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate, fumare gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio; E non si potrà esercitare attività pirotecnica e transitare con mezzi motorizzati fuori da sedi stradali di ogni genere, fatta eccezione per i mezzi di servizio per attività agro-silvo-pastorali. Per i proprietari e i conduttori di terreni, aree verdi, cantieri, giardini e fondi che versano in precario stato di manutenzione, vige l’obbligo di procedere a proprie spese per garantire la pulizia e la rimozione di stoppie, rovi, residui di coltivazione, erba secca e qualsiasi materiale infiammabile. Tra le prescrizioni, anche quella di mantenere le siepi confinanti con la sede stradale in modo da non restringere, danneggiare la carreggiata o occultare la segnaletica. Inoltre, chi svolge operazioni e attività di mietitrebbiatura è tenuto alla realizzazione di una fascia di protezione larga almeno 15 metri sgombra da ogni residuo di vegetazione. Lo stesso procedimento dovranno seguire tutti i proprietari di zone incolte.
Si consiglia, dunque, di adottare sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. E con l’obbligo, ovviamente, di allertare Vigili del Fuoco (115) o Corpo Forestale dello Stato (1515), Polizia Municipale (0832327014) e altre Forze dell’Ordine in caso di avvistamenti di incendi, e di segnalare tempestivamente eventuali violazioni delle disposizioni normative. Pugno di ferro per i trasgressori: sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 10.329 euro, salvo maggiorazioni contemplate dall’articolo 10 della legge 353 del 2000. Il tutto per scongiurare quindi il propagarsi di pericolosi roghi dovuti a condotte “colpose”, al fine della prevenzione e dell’incolumità dei cittadini.