Lo ha deciso la Corte dei Conti con una sentenza pubblicata lo scorso ottobre e notificata qualche giorno fa a Palazzo di Città.
La questione riguarda il quinquennio 2007-2011.
E in merito all’errata applicazione dei valori, questa sentenza si va peraltro ad aggiungere ad altre simili emesse dai giudici contabili che hanno condannato al risarcimento di cifre ingenti anche altri dirigenti - come nel caso dei comuni di Lecce, Tricase e Vernole - a conclusione dell’indagine a tappeto che il Nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di finanza ha condotto passando sotto la lente di ingrandimento gli atti di tutti i Municipi salentini.
Per quanto concerne Monteroni, gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno determinato un mancato introito per le casse comunali pari a 864mila euro: secondo i calcoli della Gdf, è il danno finanziario che il Comune ha subito per aver continuato a rilasciare permessi edilizi a prezzo “ribassato”, ovvero titoli abilitativi con riferimento a pratiche edilizie per i quali “i privati hanno versato un costo di costruzione inferiore a quello previsto dalla disciplina di settore”.
Oltre 800mila, dunque, che rappresentano “la differenza tra quanto riscosso sulla base del valore utilizzato dal Comune e quello che l’ente avrebbe dovuto riscuotere se avesse utilizzato i valori deliberati dalla Regione o rivenienti dagli aggiornamenti Istat”.
E la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Puglia (magistrato presidente Mauro Orefice) - spiega che l’ufficio Urbanistica ha sbagliato nel riscuotere “le somme utilizzando il valore di 187,50 euro a metro quadro omettendo di aggiornarlo, a partire dal 2007, al maggior importo di 594 euro/mq fissato dalla Legge regionale numero 1 del 2007 e, a partire dal 2009, al maggior importo di 646,18 euro”.
Una prassi rimasta inalterata fino all’adeguamento disposto soltanto con una delibera di giunta comunale del giugno 2011. Un errore dell’Ufficio tecnico, quindi. E per i magistrati contabili la responsabilità è dell’apparato amministrativo, e non del Consiglio comunale che è l’organo deputato a varare gli aggiornamenti dei valori degli oneri.
Tant’è che la “sanzione” è stata inflitta esclusivamente all’allora responsabile del settore urbanistica, il geometra D.A.Z., oggi in pensione, condannato al pagamento dell’intera somma più le spese di giudizio: 864mila euro (più rivalutazione Istat e interessi legali) che il funzionario sarà chiamato a versare nelle casse comunali.
La Corte dei Conti ha ritenuto “gravemente colposa” la condotta del tecnico comunale in relazione agli obblighi connessi al suo ufficio: per il verdetto di primo grado, la responsabilità è del dirigente perché, “in materia attinente alla propria esclusiva competenza tecnico-giuridica, ha omesso di sottoporre tempestivamente all’organo di governo l’adozione di delibere” per l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione. L’ex dirigente ha deciso di non costituirsi in giudizio.
La sentenza, tuttavia, non esclude l’eventualità (seppure remota) che quelle somme possano essere recuperate dal Comune in maniera coattiva, nel termine di prescrizione decennale, con procedimenti di riscossione e richieste di conguaglio nei confronti dei privati, per ognuna delle pratiche edilizie in questione e a distanza di anni dal rilascio dei permessi.
Una strada però che la stessa Corte dei Conti giudica difficile da percorrere, peraltro di dubbia legittimità e “dagli esiti imprevedibili”.