Il TAR di Lecce ha dato dunque ragione alle posizioni di Palazzo dei Celestini e a quelle della Regione e del comune di Monteroni, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, dell’Union3 e del comune di Carmiano, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Romano, del Comitato “No Centrale”, rappresentato dai legali Gabriele Garzia e Antonio Pacifico Nichil, che si erano costituiti in giudizio, insieme anche ad Arpa e Soprintendenza, ribandendo il no all’impiato di digestione anerobica dei rifiuti per la produzione di biometano che Par aveva intenzione di realizzazione nei pressi della stazione ferroviaria di Monteroni.
Motivo del diniego è la ristrettissima distanza tra le abitazioni civili e il luogo individuato per la realizzazione della centrale. Ma non solo. Lo stop si basa anche sul principio di precauzione sui rischi per ambiente e salute, sulla carenza di prossimità (con la decisione dei paesi vicini di non conferire nel sito), e sulla mancanza del fondamentale parere dei vigili del fuoco. Ma soprattutto sulla qualificazione dell’impianto, che di fatto - come hanno sottolineato i giudici nella sentenza ribandendo le censure espresse dalla Provincia - è un impianto di compostaggio e non di semplice trattamento dei rifiuti.
E anche in termini di distanza dal centro abitato e dalla case sparse, quindi, non può essere applicata la normativa meno restrittiva, come sosteneva la Par srl.
Con il pronunciamento del Tar viene confermato e ribadito il diniego alla realizzazione dell’impianto, previsto peraltro all’interno dell’oasi “Zummari”, a due passi dal Velodromo degli Ulivi e lungo numerosi tratti di percorsi naturalistici. Un progetto che da un lustro a questa parte è stato al centro di una lunga mobilitazione lanciata dal fronte del No (comuni interessati e comitato civico in prima linea) e che è andata avanti tra sit-in, manifestazioni di protesta e petizioni popolari.