Si tratta dell’autovelox di ultima generazione, utilizzato da alcuni mesi dai vigili urbani di Monteroni, che ha prodotto polemiche e sanzioni a grappolo (LEGGI ARTICOLO). È il terzo ricorso che viene accolto nel giro di poche settimane, dopo il caso dell’annullamento dovuto al mancato rispetto delle distanze previste dalla legge (LEGGI ARTICOLO) e quello relativo ad un errore compiuto dal “Targa System” (LEGGI ARTICOLO) con relativa condanna del Comune anche al pagamento delle spese di giudizio.
L’ultima sentenza in ordine di tempo è stata pronunciata nei giorni scorsi dal Giudice di pace di Lecce, Anna Loretana Specchia, che ha accolto il ricorso presentato dall'automobilista, difesa dall’avvocato Monica De Filippis. Ne dà notizia il Nuovo Quotidiano di Puglia.
Anche in questa circostanza, dunque, la contravvenzione è stata dichiarata illegittima. La multa è stata cancellata per due motivi: per la mancata contestazione immediata dell’infrazione e per l’assenza di una adeguata segnalazione. Nella sentenza viene infatti ribadito che per le sanzioni rilevate tramite strumentazione elettronica, al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali, “la possibilità della contestazione differita, ovvero compiuta in seguito e senza fermare quindi il veicolo in quel momento, esiste solo per le violazioni accertate sui tratti di strada appositamente individuati dal prefetto”, scrive il giudice.
Inoltre, “l’amministrazione non ha fornito la prova della presenza di idonea segnaletica collocata preventivamente rispetto all'apparecchio di rilevamento”. E non ha dimostrato nemmeno “l’assenza di intersezioni stradali tra il segnale che indicava il controllo elettronico della velocità ed il luogo dove era posizionato l’autovelox”. In caso di incroci intermedi, infatti, “è obbligo dell’amministrazione collocare la segnaletica in prossimità di ogni intersezione”. Solo in questo modo, così come prevede la norma, “si ha la certezza che tutti gli utenti della strada hanno potuto avere cognizione della presenza dell’apparecchio di rilevazione della velocità”, conclude il Giudice di pace. Una serie di motivazioni quindi che anche in questo caso ha inficiato la validità della contravvenzione.